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Darresto europeo
 

 

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IL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO

 

(nuove legge d’estradizione entrata in vigore dal 1. Agosto 2006 – EuHbG)

 

 

La decisione quadro approvata dal Consiglio dell’Unione europea il 13 giugno 2002, della quale la legge costituisce appunto attuazione, ha inteso sostituire, tra i venticinque Paesi membri dell’Unione, il sistema dell’estradizione con quello di una consegna “semplificata” dei ricercati, fondata sul principio del mutuo riconoscimento.

 

Tale principio vuol dire essenzialmente: in uno spazio giudiziario comune le decisioni giudiziarie devono circolare liberamente sulla base di un riconoscimento reciproco che si fonda su principi di civiltà giuridica condivisi.
Secondo l’impostazione classica e tradizionale, l’estradizione consiste nella consegna di una persona ricercata (per processarla o per farle scontare una pena) da una giurisdizione a un’altra giurisdizione; all’origine costituiva una forma di favore da uno Stato ad un altro, prevalentemente basata su ragioni politiche.

 

l’Unione europea ha deciso di sostituire il meccanismo tradizionale con un sistema di consegna più rapido e semplificato !

Sicché la consegna dei latitanti avrà per la Germania tre regimi:

1.           quello con Stati membri dell’UE (mandato di arresto europeo - MAE);

2.  quello con Paesi i cui rapporti sono regolati da convenzioni o trattati internazionali (A. con i Paesi legati dalla convenzione europea di estradizione del 1957, come ad es. la Svizzera; B. con Paesi legati da trattati bilaterali, come ad es. gli USA);

3.           quello con Paesi tra i quali non vi è accordo internazionale.

 

I rapporti con l’estradizione possono essere di due tipi:

1.  rapporti tra richieste concorrenti, in passivo (richiesta di consegna per MAE e richiesta di estradizione da Paese terzo): la DQ e la legge regolano questo punto (e qui è stabilita la competenza del Ministro);

2. nella procedura attiva: i due sistemi (MAE e estradizione) sono destinati,                                      almeno nel breve periodo, a convivere, perché può darsi il caso di richieste                                   che devono essere avanzate nei confronti di persone alcune delle quali si                                              trovano in un Paese dell’UE mentre altre siano localizzabili in territori extra                                     UE.

In via generale va rilevato, quanto ai rapporti tra il precedente sistema di estradizione e il nuovo sistema di consegna, che si tratta di istituti non incompatibili, perché il secondo si muove nell’alveo del primo, con la conseguenza che l’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale svolta con riferimento al primo mantiene la sua validità anche con riferimento al MAE, naturalmente laddove compatibile.

Sul piano esemplificativo può qui indicarsi una conseguenza: come non era possibile con l’estradizione così pure non sarà possibile emettere un MAE che poggi su una misura cautelare diversa da quella della custodia in carcere (nel campo dell’estradizione la ragione di ciò va individuata nel fatto che la Germania non conosce la misura degli arresti domiciliari).

Quali sono l’innovazioni rispetto all „vecchio“ sistema d’estradizione ?

Occorre, naturalmente, distinguere tra consegna attiva e consegna passiva.

 

CONSEGNA PASSIVA

Il MAE viene inviato direttamente dallo Stato straniero. Si tratta di un modulo, che ha come presupposto un provvedimento restrittivo interno allo Stato che emette il MAE. Il canale può essere altresì (lo è quando la persona deve essere localizzata) il sistema SIS-Schengen o l’Interpol  e a Eurojust. In via normale sarà una trasmissione diretta alla Procura Generale tedesca. Ma, la legge prevede che il MAE debba passare attraverso il ministero (motivi di rifiuto del’estradizione per motivi facoltativi, §83b IRG) . Sarà poi questo a trasmetterlo alla Corte suprema, quale decide sull’estradizione.

I motivi di rifiuto costituiscono un punto fondamentale nella decisione circa la consegna. Il RbEuHbG ne prevede di obbligatori e di facoltativi; la legge tedesca di attuazione li prevede tutti facoltativi (§ 83b IRG).

Inoltre il sistema di consegna „semplificate“ esclude (in base alla convenzione europea del 1957), l’esame sugli indizi di colpevolezza, essendo tale accertamento rimesso al giudice del fatto.

Nel caso la richiesta di consegna abbia a oggetto un cittadino, sarà possibile inserire la condizione del suo (ri)trasferimento in Germania per scontare l’eventuale condanna (§ 80 Abs.1 IRG).

I tempi sono serrati, § 83c IRG. La consegna è prevista nei termine di 60 giorni (prorogabili fino a un massimo di 90 giorni).

 

L’ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA INCRIMINAZIONE ?

E’ l’innovazione più rilevante, anche se non sembra sia stata correttamente intesa. Per la verità non sembra esatto concludere nel senso che con il MAE si potrà consegnare la persona ricercata anche se manca la doppia incriminazione. A ben guardare si è solamente inteso eliminare quella verifica sulla previsione bilaterale del fatto come reato, e ciò sul presupposto che i reati elencati nella lista delle 32 categorie che appaiono nell’art.2 paragrafo 2 del RbEuHbG (per gli altri resta tale verifica) costituiscono per tutti gli Stati membri dell’UE ipotesi criminose, secondo una valutazione operata ex ante. Naturalmente il giudice dell’esecuzione dovrà verificare l’esatta riconducibilità del caso concreto a uno dei reati di cui alla lista. Il punto, comunque, è assai controverso in dottrina.

 

 

CONSEGNA ATTIVA

Organo di emissione del MAE sarà il GIP (Amtsgericht) che ha emesso il provvedimento restrittivo. Sparisce il sistema della diffusione delle ricerche in campo internazionale.

 

Sufficiente è il MAE (opure l’iscrizzione nel sistema SIS-Schengen).

La nuova legge (EuHbG) sostituisce per i venticinque Paesi membri dell’Unione la necessità di trasmettere allo Stato straniero (tramite il ministero) tutti i documenti previsti nel § 10 IRG.

 

 

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Stand: 08.03.10